bene bene ....
Se vi rubano l’auto o la moto, oppure se trovate dei danni, dopo averle lasciate in un parcheggio a pagamento, il proprietario o il gestore sono obbligati a risarcirvi. L’obbligo è motivato dal fatto che, come per un guardaroba, il pagamento del biglietto implica la custodia del bene a carico di chi riceve il denaro. Lo ha stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza numero 1957 del 27 gennaio 2009, secondo cui “il contratto di parcheggio prevede sempre l’onere della custodia a carico del concessionario”. Pertanto nessun cartello che allerti sulla condizione di “parcheggio non custodito” esimerà proprietario o gestore dal pagare i danni alla parte lesa, cioè che ha subito il furto o il danneggiamento. Nemmeno un regolamento del Comune che solleva la società responsabile del parcheggio potrà essere un elemento valido per difendere chi è tenuto al risarcimento del danno.
cassazione nr. 1957
martedì 10 febbraio 2009
Responsabilità del gestore per il caso di furto del veicolo
Etichette: legislazione
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